Balkone

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Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato il prefetto puo' disporre in via cautelare la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
https://www.cmlroma1-adessobasta.it/wp-content/uploads/2023/06/DLvo-285-92-art.-186-2023-06-07.pdf
 CMLROMA1-ADESSOBASTA


Con l?ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell?articolo 119 comma 4 che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
https://www.difesaalcoltest.it/art-186-cds-aggiornato-alla-riforma-del-codice-della-strada/
 DIFESAALCOLTEST


Una volta terminato il periodo di sospensione se non è disposto l'obbligo di visita medica (violazione art. 186 o 187 C.d.S.) la patente può essere ritirata personalmente all'Ufficio patenti della Prefettura o tramite un'altra persona delegata.
https://www1.prefettura.it/padova/contenuti/Sospensione_patente-7218643.htm
 PREFETTURA


Con l?ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell?articolo 119 comma 4 che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
https://www.studiolegalederosamistretta.it/art-186-del-codice-della-strada-e-le-ultime-sentenze-alcoltest/
 STUDIOLEGALEDEROSAMISTRETTA


Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 comma 4 che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art186!vig=
 NORMATTIVA


Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 comma 4 che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
https://www.patente.it/normativa/articolo-186-cds?idc=449
 PATENTE


All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
https://www.studiolegalederosamistretta.it/wp-content/uploads/2025/01/Art-186-cds-aggiornato-alla-riforma-del-codice-della-strada.pdf
 STUDIOLEGALEDEROSAMISTRETTA


Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 comma 4 che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
https://www.brocardi.it/codice-della-strada/titolo-v/art186.html
 BROCARDI



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